Regolamento del Fondo UIM di assistenza per i Magistrati
Adottato dal Consiglio Centrale dell’UIM a Città del Capo il 20 ottobre 2024
1.
Il Consiglio centrale dell’Unione Internazionale dei Magistrati istituisce un Fondo di assistenza per i magistrati. Lo scopo del fondo è quello di assistere i magistrati che sono sospesi, detenuti o che devono affrontare altre sanzioni inflitte dallo Stato, comprese quelle penali, semplicemente a causa del corretto esercizio delle loro funzioni. Il Fondo può essere utilizzato solo per le finalità descritte nel presente Regolamento.
2.
Il Fondo è finanziato dalle donazioni volontarie effettuate dall’UIM, dalle associazioni aderenti all’UIM e da qualsiasi altra donazione effettuata da individui o organizzazioni di beneficenza.
3.
È istituito un Comitato speciale che si occupa e prende tutte le decisioni relative al Fondo, compresi i pagamenti dal Fondo. Il Comitato è composto da cinque membri: il Presidente dell’Unione Internazionale dei Magistrati e altri quattro membri, ciascuno eletto dal rispettivo Gruppo Regionale per un mandato di due anni. Il mandato è rinnovabile. Il Comitato deve presentare annualmente la sua relazione e i suoi conti per l’approvazione del Consiglio Centrale dell’UIM.
4.
Il Comitato ha il potere di autorizzare un pagamento se A) una richiesta di assistenza è stata presentata da un membro della magistratura; e B) è convinto, a seguito di un’indagine, che i fatti comprovino l’esistenza di una situazione di necessità da parte del magistrato o dei familiari; C) tale necessità deriva da un’azione impropria dello Stato nei confronti di un magistrato.
5.
L’esercizio del potere è a esclusiva discrezione del Comitato.
6.
Se il Comitato lo ritiene opportuno, i pagamenti effettuati possono includere spese legali o pagamenti ai familiari più stretti del magistrato interessato, che si trovi in una delle situazioni descritte.